- I costi di riparazione del tetto si dividono per millesimi

Studio Tecnico Geometri SAPINO Giuseppe e PEDERZANI Fabio
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- I costi di riparazione del tetto si dividono per millesimi

Studio Tecnico Geometri Sapino Giuseppe e Pederzani Fabio
Pubblicato da Giuseppe Sapino in - Condominio · 26 Agosto 2024
Tags: Condominio

La Cassazione, con sentenza 18045 del 28 agosto 2020, ha chiarito che

 
 
“i tetti” (salvo quelli che siano per titolo negoziale di proprietà esclusiva) rientrano, per la loro funzione necessaria all’uso collettivo, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della pima parte dell’articolo 1123 del codice civile, non ricomprendendosi, per contro,  fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condòmini in misura diversa, ovvero al godimento solo di alcuni condòmini non di altri, di cui all’articolo 1123 commi 2 e 3 del Codice civile.
 
La ripartizione delle spese di manutenzione proporzionate all’uso delle cose comuni o correlate all’utilità che se ne tragga non si giustifica, infatti, con riferimento a quelle parti, come appunto il tetto o la facciata, che costituiscono le strutture essenziali ai fini dell’esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato e che sono destinate a servire i maniera eguale ed indifferenziata le varie unità immobiliari dell’edificio”.

 
 
E’ stato quindi chiaramente ribadito ancora una volta un concetto apparentemente chiaro ed inequivocabile che, tuttavia, continua a dare origine ad irragionevoli contenziosi condominiali.  



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