- La scelta del contratto di locazione. Contratti transitori
Pubblicato da Giuseppe Sapino in - Locazioni e affitti · 27 Agosto 2024
Esistono più tipologie di contratti di locazione ad uso abitativo che fanno riferimento alla legge 431/1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, ricordando che l’articolo 13 della legge sanziona di nullità i patti ad essa contrari.
A differenza dei contratti a canone libero od a canone concordato, una volta scaduti i contratti transitori si intendono conclusi e non si rinnovano automaticamente.
Se le parti sono ancora d'accordo, è necessario stipulare un nuovo contratto, purché di durata massima di ulteriori 18 mesi.L’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2017 dispone infatti che tali contratti <<(…) devono contenere una specifica dichiarazione che individui l’esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore, tra quelle indicate nell’accordo definito in sede locale, da provare, per i contratti di durata superiore a trenta giorni, con apposita documentazione da allegare al contratto>>.
Dal punto di vista del proprietario rientrano tra le esigenze transitorie: il trasferimento temporaneo della sede di lavoro; il rientro dall’estero, l’attesa della licenza da parte del Comune per la ristrutturazione (compreso l’ampliamento dell’appartamento attiguo) o la demolizione dell’immobile.
Possono essere previste, con l’assistenza delle associazioni, anche esigenze più specifiche e personalizzate.
Qualora non siano specificate le ragioni della transitorietà o le stesse vengano meno, il contratto si trasforma automaticamente in un contratto ordinario con durata di 4 + 4 anni.
Il contratto transitorio, oltre a non prevedere il rinnovo, non prevede neppure la risoluzione anticipata da parte del locatore. L’inquilino può recedere solo per “gravi motivi” e comunque con un preavviso di almeno 3 mesi, da recapitare al proprietario con lettera raccomandata.
Questo tipo di contratto, infine, prevede il canone concordato (salvo che per i contratti di durata inferiore ad un mese) e quindi frutto di accordi territoriali in tutti i Comuni con più di 10 mila abitanti. Nei centri con meno di 10 mila abitanti, invece, l’importo del canone è deciso liberamente dalle parti.
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