- Per l'acquisto con le agevolazioni "prima casa" si considera contiguo anche il vano sottostante o sovrastante
Pubblicato da Giuseppe Sapino in - Compravendita immobili · 12 Novembre 2018
Le agevolazioni fiscali per la prima casa possono applicarsi anche all'acquisto di un immobile contiguo ad altra casa di abitazione, già acquistata dallo stesso soggetto fruendo degli stessi benefici.
È agevolato anche l'acquisto di un appartamento posto sul piano superiore/inferiore?
Si potranno accatastare come unica abitazione?
L’amministrazione finanziaria con due pronunce, entrambe del 2005 (risoluzione 25/E e circolare 38/E) ha precisato che l’acquisto contestuale o anche successivo di appartamento contiguo a quello già posseduto fruisce dei benefici fiscali prima casa, a condizione che, dopo l’accorpamento, l’abitazione sia accatastata come unica e conservi i requisiti di casa non di lusso ai sensi del Dm 2 agosto 1969.
In precedenza era stata negata l’applicabilità delle agevolazioni in quanto non si realizzavano le condizioni di legge: il non possesso in tutto il territorio nazionale anche di semplice porzione di abitazione acquistata con le agevolazioni e nel comune di residenza di altra abitazione (se si acquista abitazione contigua già si possiede abitazione nel comune la quale in genere è stata acquistata con le agevolazioni).
In assenza di una specifica pronuncia dell'amministrazione finanziaria si ritiene che, alle stesse condizioni, i benefici si applichino anche per l’acquisto dell’abitazione soprastante da accorpare a quella già posseduta, sempre che non si realizzi un’abitazione di lusso.
In genere, non sussistono problemi anche per l’accorpamento di abitazione soprastante sotto il profilo catastale, ovviamente occorre che effettivamente le due unità immobiliari siano accatastate come unica e che il progetto preveda la realizzazione della scala interna.
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