- Nella locazione di immobili ricevuti in comodato l'Irpef grava comunque sul proprietario
Pubblicato da Giuseppe Sapino in - Locazioni e affitti · 16 Novembre 2018
Il comodato è un contratto (essenzialmente gratuito) tramite il quale il comodante consegna al comodatario una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla.
Con esso può venire concessa gratuitamente un'abitazione per lungo tempo oppure per tutta la vita del beneficiario.
E' possibile che il comodatario venga autorizzato dal comodante (specie se coniuge o parente) a locare parzialmente l'immobile, ad esempio a studenti.
Si pone, pertanto, il problema di chi debba dichiarare il reddito dell'immobile ai fini Irpef.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale Normativa e Contenzioso, con la risoluzione 22.10.2008, n.394/E , rispondendo ad un interpello, ha osservato che i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.
Poiché il comodato è un contratto che fa nascere, a favore del comodatario (che riceve in comodato il bene) un diritto "personale" di godimento e non un "altro diritto reale", secondo l’interpretazione del fisco esso non è idoneo a trasferire la titolarità del reddito fondiario dal comodante .
Per tale motivo, se è il comodatario a stipulare (in veste di locatore) un contratto di locazione, il reddito effettivo dei canoni della locazione deve essere imputato a fini Irpef al proprietario dell'immobile.
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