- La detrazione del 65% spetta anche per edifici inagibili in tutto o in parte

Studio Tecnico Geometri SAPINO Giuseppe e PEDERZANI Fabio
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- La detrazione del 65% spetta anche per edifici inagibili in tutto o in parte

Studio Tecnico Geometri Sapino Giuseppe e Pederzani Fabio


La detrazione Irpef/lres del 65% (già 55%) spetta al contribuente anche se il preesistente impianto di riscaldamento è costituito da stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante e scaldacqua unifamiliari, a patto che contemporaneamente siano fissi e la somma delle loro potenze nominali del focolare sia maggiore o uguale a 15 Kw.

Non solo: l'agevolazione fiscale spetta anche se l'edificio oggetto degli interventi edilizi è accatastato come «unità collabente» (F2), cioè è un fabbricato totalmente o parzialmente inagibile e non produttivo di reddito.

Lo ha chiarito la risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 215/E. Gli interventi per il risparmio energetico possono essere agevolati solo se effettuati su edifici esistenti e non su quelli di nuova costruzione.
La Finanziaria 2007, che ha istituito questo beneficio fiscale, aveva previsto questo requisito solo per le strutture opache verticali e orizzontali, le finestre comprensive di infissi e per la generica riqualificazione energetica. Il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (articolo 2, comma i), invece, ha esteso questa condizione anche ai pannelli solari e agli impianti di climatizzazione invernale.

La prova dell'esistenza dell'edificio è data dall'iscrizione dello stesso in catasto o dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'Ii, se dovuta (circolare Entrate 31 maggio 2007, n. 36/E, paragrafo 2). Devono, quindi, sussistere entrambe queste due circostanze.

Nel caso dell'istanza, a seguito delle conseguenze di alcuni eventi sismici, l'edificio oggetto degli interventi edilizi era stato classificato dal catasto come «unità collabente» (F2), categoria riferita ai fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito. Secondo le Entrate, questo accatastamento non esclude che l'immobile possa essere «considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito».

Per tutte le tipologie di interventi agevolati (impianti di climatizzazione invernale, pareti, cappotti, coperture, pavimenti e finestre, riqualificazione energetica generale), tranne che per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, negli ambienti oggetto dell'intervento deve esserci già un impianto di riscaldamento.

Per verificare questa condizione si deve far riferimento alla definizione di «impianto termico» (punto 14 dell'allegato A del decreto legislativo 311/06): «impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva e inver nale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo;

sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacquaunifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominal del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 Kw».

In base a questa definizione, il sistema di riscaldamento descritto nell'istanza di interpello, costituito da tre camini e una stufa, con potenza complessiva superiore a i Kw, pu assumere la qualificazione di «impianto termico». L'agevolazione fiscale può essere utilizzata.




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