- Chi paga le spese condominiali tra il venditore e l'acquirente di un appartamento?
Pubblicato da Giuseppe Sapino in - Compravendita immobili · 12 Novembre 2018
In occasione della compravendita di un appartamento, possono sorgere controversie sulla ripartizione delle spese condominiali già deliberate dall'assemblea ed ancora da pagare (in tutto od in parte).
Il problema va distinto in due diversi aspetti:
- rapporto tra il condominio ed il nuovo acquirente:
l'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile afferma che l'acquirente è corresponsabile in solido con il venditore per i contributi condominiali relativi all'anno in corso e a quello precedente (intendendo anni di rendiconto e non solari).
Pertanto il condominio potrà chiedere a pieno diritto il pagamento di tali contributi anche per intero al solo acquirente.
- rapporto tra l'acquirente ed il venditore:
in mancanza di clausole chiare nel rogito notarile che stabiliscano la spartizione della spesa, la Cassazione sembra solidamente orientata nell'individuare come momento in cui sorge l'obbligazione del pagamento quello della delibera in cui si decidono l'opera e la spartizione della spesa "a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente" all'acquisto.
Pertanto il compratore potrà rifarsi nei confronti del venditore per quanto è stato obbligato a pagare al condominio, per l'anno in corso e quello precedente all'acquisto. (Cassazione 3.12.2010, n. 24654; 11.11.2011, n.23682).
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