- Acquisto "prima casa" in comunione legale tra i coniugi - alcuni chiarimenti

Studio Tecnico Geometri SAPINO Giuseppe e PEDERZANI Fabio
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- Acquisto "prima casa" in comunione legale tra i coniugi - alcuni chiarimenti

Studio Tecnico Geometri Sapino Giuseppe e Pederzani Fabio
Pubblicato da Giuseppe Sapino in - Compravendita immobili · 12 Novembre 2018
L'acquisto di un'abitazione da parte di uno o di entrambi i coniugi in comunione dei beni può rivestire problematiche particolari.
Ecco due diverse situazioni sulle quali fare chiarezza:

1° caso)  

Competono le agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa" da parte di di due coniugi in comunione dei beni, uno dei quali è già proprietario di un'abitazione acquistataprima del matrimonio come "prima casa" ?

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 86/E del 20 agosto 2010, ha chiarito che il nuovo acquisto potrà essere fatto a nome di entrambi coniugi "in comunione" , ma l'aliquota agevolata per la "prima casa" spetterà ad uno solo di essi, mentre il coniuge che è già proprietario non potrà usufruire del beneficio fiscale sulla sua quota.


2° caso)

Se il coniuge non avente il diritto ai requisiti "prima casa" dichiara, in sede di atto notarile, di rinunciare alla comunione poiché il coniuge avente diritto alle agevolazioni sta acquistando l'immobile con soldi propri, si possono applicare per intero i benefici al coniuge evente i requisiti?

Nel caso in cui il coniuge (non acquirente) riconosca in atto che il coniuge acquirente ha impiegato il suo denaro personale per l'acquisto dell'imobile e renda la dichiarazione di esclusione dei beni oggetto di acquisto dal regime di comunione legale ex art.179, 2° comma, del Codice Civile,  l'immobile acquistato diventerà di piena proprietà del coniuge acquirente.
Di conseguenza, per usufruire del 100% delle agevolazioni fiscali "prima casa" sarà sufficienteche solo ques'ultimo sia in possesso dei relativi requisiti.





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