I contratti di locazione transitori e ad uso foresteria - Studio Tecnico Geometri Sapino Giuseppe e Pederzani Fabio

Studio Tecnico Geometri SAPINO Giuseppe e PEDERZANI Fabio
Vai ai contenuti

I contratti transitori ed i contratti ad uso foresteria sono entrambi caratterizzati dal fatto di avere una breve durata e, di solito, dal fatto che gli immobili sono ammobiliati.

Si tratta però di contratti nettamente diversi tra loro:

I contratti transitori
trovano la loro disciplina nell'art.5 della Legge 491/98 e servono a soddisfare particolari esigenze abitative delle parti, consentendo di pattuire una durata minima di un mese e fino a 18 mesi.
Tali durate sono nettamente inferiori a quelle dei contratti ordinari che sono previste in (minimo) quatto anni con rinnovo di quattro (contratti cosiddetti liberi) ed in (minimo) tre anni con proroga di due (contratti cosiddetti agevolati).
Sono stipulabili in tutti i Comuni per esigenze ben precise del locatore o del conduttore, individuate dagli Accordi territoriali stipulati tra le associaziooni dei locatori e dei conduttori (esigenze di lavoro temporaneo, necessità dei figli del locatore a breve, ecc.) consultabili presso dette associazioni o nei comuni in cui l'accordo è stato stipulato.
Il testo contrattuale non è libero, ma è previsto dal decreto ministeriale come previsto dalla Legge 431/98.
Il canone è libero tranne che nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania, nei Comuni confinanti con tali aree e negli altri Comuni capoluogo di provincia, in quanto in tali aree deve essere fissato rimanendo all'interno di fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali (o da un decreto ministeriale, ove manchino).

Il contratto di foresteria
invece, è sostanzialmente una figura creata dalla dottrina giuridica e dalla prassi, non è regolato da alcuna specifica normativa ad ha come unica norma di riferimento l'art. 1561 cod.civ..
Dovrebbe servire a soddisfare esigenze abitative transitorie di una persona diversa dal conduttore, venendo ad esempio stipulato da un'azienda come conduttore, che poi lo destina ad agenti, funzionari, collaboratori, ecc.
Il contratto per foresteria è stipulabile in ogni Comune, con forma e canone libero.

Trattandosi in entrambi i casi di tipologie di contratti "molto particolari", è bene farsi assistere nella stipula, ricordandosi sempre che i finti contratti transitori o per foresteria durano finché non vengono contestati e ricondotti a contratti ordinari, con spiacevoli conseguenze per la proprietà.


24/03/2016         


SAPINO geom. Giuseppe

Iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Cuneo al n° 1810
 
Dal 1983 opera  nel campo dell’edilizia in qualità di progettista di edifici residenziali, produttivi ed agricoli, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza (dal 1998) e di consulente alle imprese ed ai privati. Si occupa inoltre di gestione immobiliare e di consulenza per compravendite e locazioni.
Torna ai contenuti