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Dossier
A norma dell’articolo 1590, comma 1, del Codice Civile <<il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità alla descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto>>. Non è, dunque, consentito al conduttore – salva diversa pattuizione contrattuale o salvo consenso del locatore – abbattere o spostare pareti, cambiare la tonalità della vernice alle pareti, modificare il bagno, eccetera.
In tema, la sentenza della cassazione 01.09.1997, n.8312. ha puntualizzato che la disposizione contenuta nell’articolo 1590 del Codice civile esprime una regola generale dalla quale si ricava la possibilità di un deterioramento della cosa locata, conseguente all’uso corretto del bene (in conformità del contratto) oppure alla vetustà (articolo 1609, comma 1, del Codice civile), che rientra nella liceità gratuita del godimento della cosa e che, dunque, il locatore è tenuto a sopportare in quanto derivante dall’utilizzo conforme al contratto.
Al contrario, un uso non conforme dell’immobile mediante le modifiche apportate ai locali obbliga il conduttore al ripristino della situazione originaria, oltre al risarcimento dei danni, salvo che il locatore desideri ritenere le modifiche.
Si veda, in questo senso, cassazione del 07.05.1988, n.3386, per la quale <<il locatore il quale chieda il risarcimento in forma specifica del danno causato dal conduttore mediante la costruzione di opere abusive, ha diritto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1590 e 2058 del Codice civile, al ripristino della situazione originaria, con l’eliminazione delle opere abusive da parte del conduttore, ma ove preferisca ritenerle deve riceverle nello stato in cui sono, senza poterne pretendere la consegna in perfetto stato poiché un tale onere a carico del conduttore inadempiente, in difetto di una disposizione espressa che lo prevede, si risolverebbe in un indebito arricchimento del locatore>>.
(01.09.2008)