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Locazione di immobili ricevuti in comodato

Dossier

Con il comodato, che e' un contratto (essenzialmente gratuito) tramite il quale il comodante consegna al comodatario una cosa mobile o immobile, affinche' se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla, puo' venire concessa gratuitamente un'abitazione per lungo tempo oppure per tutta lavita del beneficiario.
E' possibile che il comodatario venga autorizzato dal comodante (specie se coniuge o parente) a locare parzialmente l'immobile, ad esempio a studenti.

Si pone, pertanto, il problema di come ripartire, ai fini Irpef ed Ici, il reddito dell'immobile.

ICI.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale Normativa e Contenzioso, con risoluzione 22.10.'08, n. 349/E, rispondendo ad un interpello, ha chiarito che l'Ici, essendo un'imposta comunale, non rientra tra le materie di sua competenza; ha cosi' operato un mero richiamo alle norme generali per cui il presupposto dell'imposta e' il possesso dei fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.

IRPEF
Quanto all'imposta sul reddito, ha invece osservato che i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale. Atteso che il comodato e' un contratto che fa nascere, a favore del comodatario (che riceve in comodato il bene) un diritto "personale" di godimento e non un "altro diritto reale", La titolarita' del reddito fondiario non viene trasferita al comodatario, per cui se questi stipuli (in veste di locatore) un contratto di LOCAZIONE, il reddito effettivo da LOCAZIONE deve essere imputato, a fini Irpef anche in quest'ipotesi, al proprietario dell'immobile.

Fonte: LA STAMPA - Tuttosoldi del 20-04-2009 - Ha collaborato PIER PAOLO BOSSO - Confedilizia


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