L'art.2, comma 4-bis del decreto legge 198/2009 (cosiddetto "milleproroghe") ripropone la specifica agevolazione fiscale applicabile a favore della piccola proprietà contadina fino al 31 dicembre 2010.
Per l'ottenimento del beneficio, la norma stabilisce i seguenti criteri:
- la norma riguarda gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale;
- riguarda anche le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
- consiste nell'applicazione dell'imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa (attualmente di € 168,00 ciascuna) mentre resta applicabile l'imposta catastale del 1%;
- si decade dall'agevolazione se prima che siano trascorsi cinque anni gli acquirenti alienano volontariamente i terreni o cessano di coltivarli direttamente;
- sono fatte salve le norme dell'articolo 11, commi 2 e 3 del D.Lgs. 228/01 che dispongono il vincolo quinquennale di possesso del terreno e la facoltà di trasferirlo entro il predetto periodo al coniuge, ai parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, i quali devono continuare ad esercitare le attività dell'articolo 2135 del codice civile;
- sono fatte salve le agevolazioni a favore delle società agricole (articolo 2, decreto 99/2004).
Il nuovo testo di legge non riporta ulteriori vincoli che erano previsti dalla legge 604/1954 (istitutiva dell'agevolazione p.p.c.) quali:
- l'impossibilità di accedere all'agevolazione se nel biennio precedente l'acquirente del fondo rustico aveva venduto terreni di superficie superiore ad un ettaro;
- l'obbligo (a pena di decadenza del beneficio) di produrre il certificato rilasciato dagli uffici provinciali dell'agricoltura sul possesso dei requisiti. In base alla legge 604/1954 era necessario che l'acquirente fornisse il certificato attestante il possesso dei requisiti, cioè di essere coltivatore diretto o Iap. I soggetti che alla data dell'acquisto non possedevano i requisiti potevano usufruire dell'agevolazione previa presentazione di un certificato provvisorio, impegnandosi a produrre il definitivo entro tre anni dall'atto.
Sulla perentorietà della presentazione del certificato definitivo si è sviluppato negli anni un enorme contenzioso. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 20033/2009 ha comunque considerato non decadenziale la mancata produzione del certificato nel termine triennale.
(03.03.2010)