- Agevolazioni prima casa, quando si può usufruire con un acquisto all’asta

Studio Tecnico Geometri SAPINO Giuseppe e PEDERZANI Fabio
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- Agevolazioni prima casa, quando si può usufruire con un acquisto all’asta

Studio Tecnico Geometri Sapino Giuseppe e Pederzani Fabio
Pubblicato da Giuseppe Sapino in - Compravendita immobili · 12 Novembre 2018
Tags: aste
Il bonus prima casa vale anche per chi acquista un immobile all’asta in tribunale.



Le agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" spettano anche a chi acquista all'asta dal tribunale, purchè la richiesta di avvalersi del beneficio sia presentata prima della registrazione del decreto di trasferimento presso la competente Agenzia delle Entrate, perchè successivamente sarà impossibile ottenere il bonus.

Le vendite all’asta possono beneficiare dell’agevolazione prima casa, qualora il contribuente dichiari di volersi avvalere dell’agevolazione contestualmente all’istanza di partecipazione all’asta.
Tale dichiarazione, poi, può essere inserita anche in un momento successivo, con un atto integrativo, finanche dopo l’emissione del decreto di trasferimento, ma con l’insuperabile scadenza del momento di registrazione di tale decreto presso l’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui, dunque, la richiesta di avvalersi del bonus venga presentata dopo la registrazione del decreto di trasferimento, non c’è più possibilità di ottenere il beneficio fiscale.

Quali sono le agevolazioni per l'acquisto della prima casa?
Se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, si paga l’imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece del 9%); l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro; l’imposta catastale fissa di 50 euro.
Se il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva si paga l’Iva ridotta al 4% (invece del 10%; per gli immobili A/1, A/8 e A/9 l’Iva è al 22%); l’imposta di registro fissa di 200 euro; l’imposta ipotecaria fissa di 200 euro; l’imposta catastale fissa di 200 euro.




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