- Già dopo il compromesso si può chiedere la detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione

Studio Tecnico Geometri SAPINO Giuseppe e PEDERZANI Fabio
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- Già dopo il compromesso si può chiedere la detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione

Studio Tecnico Geometri Sapino Giuseppe e Pederzani Fabio


Ho firmato il compromesso di acquisto ma non ho ancora stipulato l'atto notarile.
Posso fruire delle detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione?

Con la circolare 7/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito ed ha chiarito ulteriormente che il futuro acquirente ha diritto ai bonus fiscali per interventi di ristrutturazione, anche prima di aver stipulato l'atto notarile di acquisto, che comporta il passaggio di proprietà definitivo.
Le detrazioni IRPEF competono infatti a chiunque possieda o detenga l’immobile sulla base di un titolo idoneo, che può essere appunto anche un compromesso registrato.

La circolare fa esplicito riferimento alla detrazione 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ma di conseguenza si può ritenere che il promissario acquirente possa usufruire anche del bonus mobili ( agevolazione che è riservata specificatamente a chi effettua interventi di ristrutturazione), al sismabonus , al bonus verde  ed all’ecobonus per gli interventi miranti alla riqualificazione energetica.


Cosa deve fare il futuro acquirente per potere usufruire delle detrazioni?

Per poter usufruire delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni, al momento di sostenere le spese il futuro acquirente deve rispettare queste condizioni:
  1. aver registrato il contratto preliminare stipulato;
  2. essere stato immesso nel possesso dell’immobile
  3. eseguire a proprie spese i lavori.

Non è invece richiesta alcuna autorizzazione da parte del promissario venditore.  
Il fatto che il promissario venditore abbia immesso il futuro acquirente nel possesso dell’immobile equivale ad aver implicitamente concesso l’autorizzazione e pertanto non è richiesta nessuna ulteriore autorizzazione da parte sua.
Di solito l'immissione nel possesso dell'immobile è espressamente prevista nel testo del contratto preliminare.
Qualora così non fosse, oppure se le parti si fossero accordate in tal senso in tempi successivi alla firma del compromesso registrato, sarà bene stipulare una specifica scrittura privata tra le parti, che non dovrà necessariamente essere registrata perchè la registrazione è indispensabile soltanto per il preliminare di vendita.  
Per difendersi da eventuali contestazioni degli uffici fiscali é comunque consigliabile attribuirle una data certa tramite Pec, timbro postale od altre modalità.

In caso di immissione anticipata nel possesso dell’immobile, i titoli autorizzativi necessari per l’esecuzione dei lavori (CILA, SCIA, Permesso di Costruire) dovranno recare la doppia indicazione del proprietario e del futuro acquirente.
L'impresa che eseguirà i lavori emetterà le fatture intestate al promissario acquirente, che le pagherà mediante l’apposito "bonifico parlante".




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